IMU 2022

La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali immobili rientranti nel

Data:

03 luglio 2023

Immagine principale

Descrizione

(imposte invariate rispetto al 2021)
 

La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenzeimmobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi

immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni

VERSAMENTI E SCADENZE

L’IMU è versata attraverso il modello F24, pagabile presso gli sportelli di banche, uffici postali e tabaccherie aderenti oppure utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal proprio istituto di credito (home banking) o dall’Agenzia delle Entrate. L’importo va arrotondato all’unità di euro per difetto/eccesso se la frazione è inferiore o uguale/superiore a € 0,49.

 

Le scadenze sono le seguenti:

entro il 16 giugno: versamento dell’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno in corso, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, oppure dell’unica soluzione annuale;

entro il 16 dicembre: versamento del saldo dell’imposta, a conguaglio, applicando le aliquote deliberate per l’anno di riferimento.

 

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

3912 abitazione principale

3914 terreni agricoli

3916 aree edificabili

3918 altri fabbricati

3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato

3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune

3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (nuovo codice dal 2020)

 

 

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

A cura di

Ufficio Finanziario e Tributi

Telefono: 0967633076
Email: ragioneria@comune.olivadi.cz.it
PEC: ragioneria.olivadi@asmepec.it

Luoghi

Municipio di Olivadi

Olivadi, Via Olivadi, Municipio Roma X, Centro Giano, Roma, Lazio, 00125, Italia

Pagina aggiornata il 23/02/2024