(imposte invariate rispetto al 2021)
La Legge di Bilancio 2021 comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenzeimmobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di fiere o manifestazioni
VERSAMENTI E SCADENZE
L’IMU è versata attraverso il modello F24, pagabile presso gli sportelli di banche, uffici postali e tabaccherie aderenti oppure utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal proprio istituto di credito (home banking) o dall’Agenzia delle Entrate. L’importo va arrotondato all’unità di euro per difetto/eccesso se la frazione è inferiore o uguale/superiore a € 0,49.
Le scadenze sono le seguenti:
entro il 16 giugno: versamento dell’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno in corso, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, oppure dell’unica soluzione annuale;
entro il 16 dicembre: versamento del saldo dell’imposta, a conguaglio, applicando le aliquote deliberate per l’anno di riferimento.
Codici tributo da utilizzare per il versamento:
3912 abitazione principale
3914 terreni agricoli
3916 aree edificabili
3918 altri fabbricati
3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune
3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (nuovo codice dal 2020)
IMPORTO MINIMO
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.